
«Per togliere l’eternit devo fare la CILA?» La domanda torna spesso e nasce da una confusione comprensibile, perché in ballo ci sono due procedure distinte che rispondono a enti diversi e servono a cose diverse.
È la procedura prevista dall’articolo 256 del D.Lgs. 81/2008 e riguarda la tutela di chi lavora e dell’ambiente. Lo prepara e lo presenta l’impresa che esegue la bonifica, non il proprietario, all’organo di vigilanza territorialmente competente — lo SPISAL dell’ULSS in Veneto, l’AUSL in Emilia-Romagna — almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Questo passaggio è sempre necessario, qualunque sia la dimensione dell’intervento.
Sono titoli edilizi comunali e non dipendono dall’amianto in sé, ma da che cosa si fa al tetto dopo averlo tolto. La presenta il proprietario, di norma tramite un tecnico abilitato.
La regola pratica è questa: se l’intervento si limita a sostituire la copertura senza cambiare quota, sagoma, pendenze, volumi e aspetto esteriore, di norma si resta nell’ambito della manutenzione. Se invece cambiano l’altezza del colmo, la pendenza delle falde, i materiali a vista o si aggiungono volumi tecnici, si sale di livello.
Due situazioni cambiano il quadro a prescindere:
Le procedure edilizie hanno margini di interpretazione locale, quindi la risposta valida è sempre quella dell’ufficio tecnico del Comune in cui si trova l’immobile: cambia da comune a comune più di quanto si immagini.
Sopralluogo e preventivo, verifica dei vincoli con il Comune, eventuale titolo edilizio, piano di lavoro con i suoi trenta giorni, cantiere. Il collo di bottiglia sono quasi sempre i trenta giorni del piano di lavoro: sapendolo in anticipo, si programma l’intervento nel periodo che conviene invece di subirlo.
Della parte tecnica ci occupiamo noi, insieme al preventivo. Vedi il servizio di bonifica e rimozione amianto, e se stai valutando di rifare anche la copertura, conviene tenere insieme le due lavorazioni. Scrivici per un sopralluogo gratuito.